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Merito creditizio e sovrafinanziamento


Avv. Sara Micci - Con l’espressione “merito creditizio” deve intendersi la valutazione della capacità del

contraente di restituire il credito erogato in suo favore e, pertanto, la oggettiva ed

attuale capacità di restituzione alla luce del suo reddito, del suo patrimonio e della

sua affidabilità derivante da pregresse vicende restitutorie.

La valutazione di tale circostanza costituisce oggi un obbligo sia in ambito nazionale

che europeo: nello specifico, esso è stato introdotto dalla direttiva 2008/48/CE e

successivamente trasposto negli artt. 124 e 124 bis TUB (Testo Unico Bancario)

nonché negli artt. 9, comma 3bis, lett. e) e 12, comma 3 ter introdotti con la

miniriforma della L. n. 176/2020.

Nell’ambito del sovraindebitamento, invece, ai sensi dell’art. 9 comma 3bis, lett e), la

relazione particolareggiata deve contenere anche “l’indicazione del fatto che, ai fini

della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto

conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito

disponibile.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore

all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al

numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE

prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2013, n. 159.”. Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 3 ter “Il creditore che ha

colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento

ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui

all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se

dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da

comportamenti dolosi del debitore.”.

Questo significa che nel caso in cui l’ente creditore (banca o finanziaria ecc) non

abbia assolto ai propri obblighi comportamentali ed informativi così contribuendo a

determinare o aggravare la situazione di sovraindebitamento attraverso un

sovrafinanziamento subirà le sanzioni processuali di cui all’art. 12 comma 3 ter.

Dal canto suo, il debitore, in questo caso potrebbe integrare, ciononostante, il

requisito della meritevolezza come statuito in questo senso (Tribunale di Napoli Nord

- 18.05.2018; Tribunale di Rimini - 01.03.2019; Tribunale di Vicenza - 24.09.2020;

Tribunale di Napoli - 21.10.2020).

Avv. Sara Micci

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