Merito creditizio e sovrafinanziamento
- Luca Torregrossa
- 21 giu 2022
- Tempo di lettura: 2 min

Avv. Sara Micci - Con l’espressione “merito creditizio” deve intendersi la valutazione della capacità del
contraente di restituire il credito erogato in suo favore e, pertanto, la oggettiva ed
attuale capacità di restituzione alla luce del suo reddito, del suo patrimonio e della
sua affidabilità derivante da pregresse vicende restitutorie.
La valutazione di tale circostanza costituisce oggi un obbligo sia in ambito nazionale
che europeo: nello specifico, esso è stato introdotto dalla direttiva 2008/48/CE e
successivamente trasposto negli artt. 124 e 124 bis TUB (Testo Unico Bancario)
nonché negli artt. 9, comma 3bis, lett. e) e 12, comma 3 ter introdotti con la
miniriforma della L. n. 176/2020.
Nell’ambito del sovraindebitamento, invece, ai sensi dell’art. 9 comma 3bis, lett e), la
relazione particolareggiata deve contenere anche “l’indicazione del fatto che, ai fini
della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto
conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito
disponibile.
A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore
all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.”. Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 3 ter “Il creditore che ha
colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui
all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se
dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da
comportamenti dolosi del debitore.”.
Questo significa che nel caso in cui l’ente creditore (banca o finanziaria ecc) non
abbia assolto ai propri obblighi comportamentali ed informativi così contribuendo a
determinare o aggravare la situazione di sovraindebitamento attraverso un
sovrafinanziamento subirà le sanzioni processuali di cui all’art. 12 comma 3 ter.
Dal canto suo, il debitore, in questo caso potrebbe integrare, ciononostante, il
requisito della meritevolezza come statuito in questo senso (Tribunale di Napoli Nord
- 18.05.2018; Tribunale di Rimini - 01.03.2019; Tribunale di Vicenza - 24.09.2020;
Tribunale di Napoli - 21.10.2020).
Avv. Sara Micci
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